1. Sono abrogati:
a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;
b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 70, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.